A partire dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità) dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
L’autocertificazione che prima era sufficiente ai datori di lavoro che occupavano fino a 10 dipendenti a dimostrare di aver valutato tutti i rischi presenti nei propri luoghi di lavoro non sarà più sufficiente a partire dal 1 Giugno 2013, data entro la quale tutti dovranno elaborare uno specifico DVR secondo i termini stabilti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Quando e da chi viene richiesto il documento DVR?
Il DVR viene richiesto dagli enti preposti in caso di ispezione generale dell’attività, indipendentemente dal tipo di ispezione:
- Controllo sanitario (ASL)
- Controllo sul lavoro sommerso
- Controllo sulla qualità e sulle procedure dei materiali (nel settore alimentare)
- Controllo sull’ambiente di lavoro
Quando le aziende sono obbligate a presentare il documento DVR?
- Assunzione di personale dipendente con contratto di apprendistato o formazione (in caso di mancata presentazione del DVR vi è il decadimento dei benefici fiscali previsti)
- Partecipazione a gare d’appalto pubbliche di qualsiasi genere (diversamente l’accesso alla gara viene respinto per documentazione incompleta)
- Partecipazione a forniture di beni o servizi per qualsiasi ente pubblico o impresa partecipata dalla P.A.
